Mission del Blog: esprimere libere opinioni su fatti di cronaca ritenuti significativi circa la Sfida, in corso da tempo, tra i Paradigmi dominanti del Nostro Tempo: da una parte, il Riduzionismo (il Tutto è uguale, riducibile, alla somma e alle relazioni delle parti di cui è composto), dall’altra l’Olismo (il Tutto è maggiore della somma e delle relazioni delle parti di cui è composto). Il Riduzionismo, paradigma analitico, razionale, algoritmico, induttivo, lineare. L’Olismo, paradigma sintetico, intuitivo, euristico, deduttivo, non-lineare. Con tutte le conseguenze (teoriche, filosofiche, gnoseologiche, epistemologiche, metodologiche, pratiche, lavorative, quotidiane) che ne conseguono …. (e ne devono conseguire …. legittimamente e liberamente ….. per il progresso della Società …..)

domenica 8 maggio 2016

Aspettando il mio 1° libro - 2



Post n. 50:  
Aspettando il mio 1° libro – 2 
Arricchisco questo blog di alcuni brevi ma significativi contenuti sul diritto d’autore che ho appreso dalle leggi specifiche e da un colloquio con un legale esperto in materia. Si tratta di contenuti, spesso sconosciuti, interessanti in generale ma ancor di più, ovviamente, per chi come me ha creato un libro e si appresta, dopo le dovute rifiniture e ottimizzazioni, a pubblicarlo. Ciao a tutti. A presto. Luca Fortunato 
Il diritto d’autore - disciplinato soprattutto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e dal Codice Civile - nasce automaticamente al momento della creazione dell'opera. E’ dall'atto creativo in sé che il diritto d’autore si origina e non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE) di registrazione o di pubblicazione né occorre seguire alcuna formalità per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera. Originalità e creatività sono requisiti giuridici per la protezione dell’opera: l’opera deve essere innovativa e non meramente ripetitiva rispetto alla realtà preesistente e deve essere espressione della personalità dell’autore. L'autore ha la facoltà di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata. Il diritto d’autore si articola in due parti: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica. Il primo è legato alla persona dell'autore mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso o meno ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali. L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico. È punito con multa chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui; rivela il contenuto dell'opera altrui prima che sia reso pubblico;  mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa ecc. E nel caso tali tipologie di reato siano commesse con usurpazione della paternità dell'opera cioè con modificazione dell'opera medesima la pena può essere anche la reclusione.  


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