Post n. 50:
Aspettando il mio 1° libro – 2
Arricchisco questo blog di alcuni brevi ma
significativi contenuti sul diritto d’autore che ho appreso dalle leggi
specifiche e da un colloquio con un legale esperto in materia. Si tratta di
contenuti, spesso sconosciuti, interessanti in generale ma ancor di più,
ovviamente, per chi come me ha creato un libro e si appresta, dopo le dovute
rifiniture e ottimizzazioni, a pubblicarlo. Ciao a tutti. A presto. Luca
Fortunato
Il diritto d’autore - disciplinato soprattutto dalla legge 22
aprile 1941, n. 633 e dal Codice Civile - nasce automaticamente al momento
della creazione dell'opera. E’ dall'atto creativo in sé che il diritto d’autore
si origina e non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la
SIAE) di registrazione o di pubblicazione né
occorre seguire alcuna formalità per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore
su un’opera. Originalità e creatività sono requisiti giuridici per la protezione dell’opera:
l’opera deve essere innovativa e non meramente ripetitiva rispetto alla realtà
preesistente e deve essere espressione della personalità dell’autore. L'autore
ha la facoltà di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa
facoltà discende dal riconoscimento anche a livello costituzionale della
libertà di iniziativa economica privata. Il diritto d’autore si articola in due
parti: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica.
Il primo è legato alla persona dell'autore mentre il secondo è originariamente
dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso o meno ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta
può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge
applicabile, fermi i diritti morali. L'autore ha diritto ad essere
giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e a conservare
la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto
tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di
comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e quindi il giudizio da
parte del pubblico. È punito con multa chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: riproduce, trascrive, recita in pubblico,
diffonde, mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui; rivela
il contenuto dell'opera altrui prima che sia reso pubblico; mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa ecc. E nel
caso tali tipologie di reato siano commesse con usurpazione della paternità
dell'opera cioè con modificazione dell'opera medesima la pena può essere anche
la reclusione.
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